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Essere sfrattati per il proprio animale: ma è possibile?

Secondo le leggi, nessun divieto ai pet in casa. Eventuali limitazioni del proprietario sono legittime solo se inserite nel contratto di affitto.

di Lorenzo Sangermano

Fra animali e condomini, anno dopo anno, il legame si fa sempre più stretto. Quando si tratta di affitti, però, la presenza di animali può diventare una fonte di conflitto tra gli inquilini e i proprietari. Una possibilità che, conoscendo le leggi e le regole riguardo i nostri pet, è possibile evitare.

Leggi sul condominio e contratti di affitto

La convivenza con animali in condominio può essere problematica, ma la legge 220/120 afferma chiaramente che un condominio non può vietare la presenza di animali domestici. La norma riconosce cani e gatti come parte integrante del nucleo familiare. Un dettaglio che rende nulla ogni possibile clausola che ne vieti la presenza in casa.

Nei contratti di affitto, il padrone di casa ha comunque il diritto di vietare la presenza di animali, purché tale divieto sia specificato nel contratto registrato. 

In caso di affitti non registrati, queste clausole non sono vincolanti.

Possibilità di sfratto

Lo sfratto può avvenire solo in presenza di un grave inadempimento contrattuale basato su clausole esplicite. Se il contratto vieta la presenza di animali e l’inquilino ne adotta uno, potrebbe rischiare lo sfratto. La procedura sarebbe abbreviata, ma solo se la clausola era presente fin dall’inizio del contratto, poiché il contratto non può essere modificato una volta stipulato.

Obblighi dell’inquilino

Anche in assenza di divieti contrattuali, l’inquilino è obbligato a seguire regole generali come la pulizia degli spazi comuni e la riduzione di rumori molesti. Inoltre, deve mantenere l’appartamento in buone condizioni.

Sfratto esecutivo e animali domestici

Se il contratto vieta gli animali e l’inquilino li detiene comunque, il proprietario può avviare uno sfratto esecutivo. Questa procedura richiede più tempo rispetto allo sfratto per mancato pagamento dell’affitto. Se in presenza di animali, lo sfratto deve essere effettuato secondo precise regole. All’ingresso in casa, le autorità devono essere accompagnate da un medico veterinario abilitato in grado di salvaguardare l’animale.

Responsabilità civile e penale dell’inquilino

L’inquilino è responsabile dei danni causati dall’animale secondo l’articolo 2052 del Codice Civile. Questa responsabilità include danni a cose, persone e possibili disturbi come rumori e odori. In casi estremi, se emergono problemi come disturbi sonori, potrebbe configurarsi il reato di “disturbo del riposo delle persone” secondo l’articolo 659 del Codice Penale.

Insomma, per riassumere le leggi riconoscono il diritto dei condomini di possedere animali, ma nei contratti di affitto il proprietario può imporre divieti specifici. L’inosservanza di tali divieti potrebbe portare a uno sfratto, ma solo se previsto contrattualmente. 

(Foto d’apertura: IPA)

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